Separazioni e divorzi
L'avv. Maria Grazia Tedesco esercita la professione prevalentemente nel settore del diritto di famiglia; è iscritta all'AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e attualmente ha frequentato la Scuola di Alta Formazione in diritto di famiglia, minorile e delle persone.
Separazioni consensuali, giudiziali e divorzi
L'attività dello studio legale si concentra in particolare sulle cause di separazione coniugale e divorzio, gestendo e curando ogni questione relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi e all'affidamento e mantenimento della prole.
L'avv. Maria Grazia Tedesco cerca prioritariamente di percorrere la strada dell'accordo tra le parti, ricercando un possibile punto di incontro tra i coniugi, cercando di pervenire ad una soluzione soddisfacente in un arco di tempo accettabile. Quando non vi è accordo tra i coniugi, verrà percorsa la strada della separazione giudiziale o del divorzio in forma contenziosa. In tali ipotesi, è il giudice che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi (anche con riferimento ai figli).
Tutela dei minori
Va detto che in presenza di figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, dovrà essere adottata una regolamentazione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, finalizzata alla tutela dei figli al fine per evitare loro il trauma di dover cambiare abitudini di vita consolidate. In questi casi la casa familiare verrà assegnata al genitore che continuerà a convivere con loro.
Punto nevralgico è costituito dal mantenimento dei figli, poiché in caso di separazione e divorzio, il giudice, a norma degli art. 316 bis e 337 c.c. disporrà che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono, oltreché di altri criteri indicati dalla legge.
Assegno di mantenimento e divorzile
Inoltre, qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il giudice potrà imporre all'altro di versare al coniuge a cui non è stata addebitata la separazione un assegno periodico, la cui entità deve verrà determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato, dei bisogni dell'altro e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
L'assegno divorzile è, invece, una contribuzione economica con funzione sostanzialmente assistenziale che, ove ritenuta opportuna dal Giudice, deve essere versata periodicamente all'ex coniuge. Va detto che con la sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 10.05.2017 sono stati fissati dei nuovi criteri interpretativi: tenendo conto della mera preesistenza del vincolo matrimoniale occorso ma estinto, il diritto a tale assegno verrà riconosciuto soltanto ove l'ex coniuge non disponga di mezzi adeguati o non sia in grado di procurarseli.
Ordini di protezione e di allontanamento del coniuge
Ulteriore settore di intervento dell'avv. Maria Grazia Tedesco è quello relativo agli ordini di protezione e allontanamento del coniuge o del convivente, adottati dal giudice per ordinare la cessazione della condotta di colui che sia "causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro" per impedire il protrarsi di atteggiamenti violenti in ambito domestico.
Cessazione delle convivenze
In caso di interruzione del rapporto di convivenza more uxorio possono insorgere problematiche che rendono necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria, in particolare per quanto concerne l'affidamento e il mantenimento dei figli.
L'avv. Maria Grazia Tedesco tratta anche le questioni relative alla regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio in quanto, quando i genitori si separano, siano essi coniugati o conviventi, essi potranno essere affidati congiuntamente a entrambi o, in caso di grave pregiudizio del minore, a uno di essi e saranno collocati presso il genitore che è maggiormente in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane.
Dovrà essere, quindi, assunta una regolamentazione in ordine al mantenimento dei figli. A norma degli art. 316 bis e 337 c.c., il giudice disporrà che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono, oltreché di altri criteri indicati dalla legge.
Come nella separazione tra coniugi, in presenza di figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, dovrà essere adottata una regolamentazione in ordine all'assegnazione della casa familiare, finalizzata alla tutela dei figli al fine per evitare loro il trauma di dover cambiare abitudini di vita consolidate. In questi casi la casa familiare verrà assegnata al genitore che continuerà a convivere con loro.
La legge 2016 n. 76, nota come legge Cirinnà ha previsto, fra le sue novità, il riconoscimento del diritto del convivente, che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, di ricevere dall'altro, in caso di cessazione della convivenza, un assegno alimentare a suo favore. L'assegno potrà essere corrisposto per un periodo limitato, proporzionale alla durata della convivenza e potrà essere riconosciuto solo se il rapporto di coppia si è interrotto dopo l'entrata in vigore della legge (5 giugno 2016).
Tutela frequentazione minori con i nonni
L'avv. Maria Grazia Tedesco si occupa di tali questioni particolarmente delicate, atteso che il decreto legislativo 154/2013, in attuazione della legge 219/2012, con l'intento di preservare il diritto al rispetto e alla protezione delle relazioni familiari, ha riconosciuto e codificato il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Qualora questo diritto fosse ostacolato, gli ascendenti sono legittimati a rivolgersi al Tribunale per i Minorenni.